L’autocertificazione per gli spostamenti resterà in vigore anche nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Non è previsto al momento un nuovo modulo, si potrà quindi utilizzare quello attualmente in vigore, la quarta ed ultima edizione dall’inizio della crisi. Per quanto riguarda le visite ai congiunti basterà barrare la voce assistenza ai congiunti sul modulo usato finora, anche se non c’è motivo di urgenza.
Dal 4 maggio la maggior parte degli spostamenti è prevista per questa motivazione. Non si dovranno indicare le generalità dei congiunti, motivo per cui non serve un nuovo modulo. Con questo termine vanno intesi non solo familiari di primo e secondo grado, ma anche fidanzati, coniugi, conviventi e affetti stabili. A patto che risiedano nella stessa Regione. Sembrano da escludersi, per il momento, gli amici. Vietato trasferirsi nelle seconde case, anche se si trovano nella regione di residenza. Ma su questo punto dovrebbe uscire un’apposita circolare. Riassumendo: gli spostamenti all’interno dei confini regionali sono consentiti per 4 ragioni. Comprovate esigenze lavorative; situazione di necessità; motivi di salute; visite ai congiunti. Per oltrepassare i confini della Regione è necessario uno dei primi tre motivi. Garantito in ogni caso il rientro nel proprio domicilio.
L’autocertificazione non serve quando si esce a fare una passeggiata o si va a fare sport all’aperto (nelle Regioni dove è consentito). Chi abita al mare può fare il bagno, ma non ci si può fermare sulla battigia a prendere il sole. E chi sta in montagna può andare nei boschi, a patto di recarsi a piedi o in bici, da soli o in due, in questo caso mantenendo la distanza di almeno due metri. La task force con a capo Vittorio Colao sta studiando come sostituire l’autocertificazione cartacea con un’App su smartphone.
Le conseguenze per chi falsifica il modulo sono due tipi. La multa da 400 a 3000 euro in mancanza di comprovate ragioni di lavoro, salute, necessità e urgenza. La sanzione aumenta di un terzo se il fatto viene commesso in auto e del 50% in caso di recidiva. In caso di falsa attestazione e dichiarazioni mendaci (ex articolo 495 del Codice penale) scatta la reclusione da 1 a 6 anni.
L’autocertificazione può essere considerata falsa, e quindi illegale, sia se i motivi indicati non corrispondono alla verità sia se si insericono nome, cognome e indirizzo falsi. Le Forze dell’ordine infatti possono verificare se quanto dichiarato è vero, per esempio accertando che l’indirizzo del luogo di lavoro in cui ci stiamo recando oppure la veridicità delle situazioni di urgenza e necessità.
Coloro che non hanno la stampante e non hanno con sé il modulo non rischiano nessuna sanzione. Due le alternative. Saranno gli agenti a fornire il modulo aggiornato che dovrà essere compilato davanti a loro. Nel caso non abbiano con loro copia cartacea si potranno indicare a voce le generalità e il motivo dello spostamento. L’agente incaricato compilerà un verbale che dovrete solo leggere e firmare. Seconda possibilità: l’autocertificazione si può scrivere a penna a patto che vengano riportate tutte le voci presenti nel modulo originale del Ministero dell’Interno. Si può copiare il testo su un foglio e firmare quanto dichiarato dinanzi alla Polizia durante il controllo.
Le informazioni necessarie sono: dati anagrafici, indirizzo di domicilio/residenza, motivo dello spostamento, destinazione, la dichiarazione che non si è sottoposti a quarantena e che si è a conoscenza delle sanzioni in caso di trasgressione ai divieti (multa da 400 a 3000 euro).